Novità Decreto Rilancio – detrazione fiscale al 50%
A decorrere dalla data di entrata in vigore del DL 19 maggio 2020 n. 34 (il “Decreto Rilancio”, in vigore dal 19 maggio 2020, convertito con modifiche con legge numero 77 del 17 luglio 2020), in alternativa all'agevolazione del 30%, è consentita, alle sole persone fisiche, la detrazione dall’IRPEF un importo pari al 50% della somma investita nel capitale sociale di una o più start-up o PMI innovative direttamente ovvero per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investano prevalentemente in start-up o PMI innovative.
La detrazione del 50% si applica alle sole start-up / PMI innovative iscritte alla sezione speciale del Registro delle imprese al momento dell’investimento ed è concessa ai sensi del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione europea del 18 dicembre 2013 sugli aiuti de minimis.
L’investimento massimo detraibile che beneficia dell’aliquota del 50% non può eccedere, in ciascun periodo d’imposta,
- l’importo di euro 100.000 nel caso di investimento in startup innovative;
- l’importo di euro 300.000 nel caso di investimento in PMI innovative.
Sulla parte di investimento che eccede i limiti sopra indicati (entro il massimale annuo di euro 1.000.000), è fruibile esclusivamente la detrazione del 30%.
Gli investimenti in startup e PMI innovative devono essere mantenuti per almeno tre anni; l’eventuale cessione, anche parziale, dell’investimento prima del decorso di tale termine, comporta la decadenza dal beneficio e l’obbligo per il contribuente di restituire l’importo detratto, unitamente agli interessi legali.
Decreto ministeriale di attuazione dell’agevolazione al 50%
Le modalità di attuazione della nuova agevolazione del 50% saranno fissate con un decreto ministeriale di prossima emanazione.
Altre novità del Decreto Rilancio
Il Decreto Rilancio prevede ulteriori interventi agevolativi a favore delle startup o PMI innovative. Per saperne di più consulta la scheda riepilogativa degli interventi deliberati dal decreto rilancio disponibile sul sito del MISE
Trattamento fiscale degli investimenti in startup e PMI innovative
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese sono soggetti alle regole ordinarie di imposizione previste nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi (DPR 917/1986) per i redditi di capitale.
Gli investimenti nel capitale sociale di imprese Startup innovative e PMI innovative ’ammissibili’ iscritte alla sezione speciale del Registro delle Imprese riservata, rispettivamente, alle startup e PMI innovative, beneficiano delle agevolazioni fiscali ai fini delle imposte sui redditi (l’agevolazione non opera, invece, ai fini IRAP) previste dall’articolo 29 del Decreto Legge n.179 del 18 ottobre 2012 convertito con modifiche della Legge n. 221/2012 (il “Decreto Crescita”).
PMI ’ammissibili’ alle agevolazioni
Il decreto ministeriale 7 maggio 2019 stabilisce le modalita' di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative e, tra il resto, identifica le PMI innovative che rientrano nel perimetro dell’agevolazione.
Secondo il DM 7 maggio 2019, per «PMI innovative ammissibili» si intendono le PMI che:
- rientrano nella definizione di PMI innovativa di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3,
- ricevono l'investimento iniziale a titolo della misura anteriormente alla prima vendita commerciale su un mercato o entro sette anni dalla loro prima vendita commerciale.
Le PMI innovative, dopo il periodo di sette anni dalla loro prima vendita commerciale, sono considerate ‘ammissibili’ in quanto ancora in fase di espansione o nelle fasi iniziali di crescita:
- fino a dieci anni dalla loro prima vendita commerciale, se attestano, attraverso una valutazione eseguita da un esperto esterno, di non aver ancora dimostrato a sufficienza il loro potenziale di generare rendimenti;
- senza limiti di età, se effettuano un investimento in capitale di rischio sulla base di un business plan relativo ad un nuovo prodotto o a un nuovo mercato geografico che sia superiore al 50 per cento del fatturato medio annuo dei precedenti cinque anni, in linea con l'art. 21, paragrafo 5, lettera c), del regolamento (UE) n. 651/2014;
Beneficiari delle agevolazioni
Tali agevolazioni si applicano ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, di cui al Titolo I, del Testo Unico delle Imposte sui Redditi (il “TUIR”, D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e ai soggetti passivi dell'imposta sul reddito delle società, di cui al Titolo II dello stesso TUIR, che effettuano un investimento nel capitale di startup o PMI innovative ammissibili in un periodo di imposta agevolato.
L'investimento agevolato puo' essere effettuato indirettamente per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili; tuttavia, nel caso di investimenti effettuati per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, le agevolazioni spettano in misura proporzionale agli investimenti effettuati nelle start-up innovative o PMI innovative ammissibili da tali società, come risultanti dal bilancio chiuso relativo all'esercizio in cui e' effettuato l'investimento agevolato.
Per «altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili» si intendono quelle società che, al termine del periodo di imposta in corso alla data in cui e' effettuato l'investimento agevolato, detengono azioni o quote di start-up innovative o PMI innovative ammissibili, classificate nella categoria delle immobilizzazioni finanziarie o comunque non detenute per la negoziazione, di valore almeno pari al 70 % del valore complessivo delle immobilizzazioni finanziarie iscritte nel bilancio chiuso nel corso dell'anzidetto periodo di imposta.
Esclusioni
Le agevolazioni fiscali non si applicano:
- nel caso di investimenti effettuati tramite organismi di investimento collettivo del risparmio e società, direttamente o indirettamente, a partecipazione pubblica;
- nel caso di investimenti in start-up innovative o PMI innovative ammissibili che si qualifichino come:
- imprese in difficolta' di cui alla definizione della comunicazione della Commissione europea «Orientamenti sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese non finanziarie in difficolta'» (2014/C 249/01);
- imprese che hanno ricevuto aiuti di Stato illeciti che non siano stati integralmente recuperati;
- imprese del settore della costruzione navale e dei settori del carbone e dell'acciaio;
- alle start-up innovative, alle PMI innovative ammissibili e agli incubatori certificati, agli organismi di investimento collettivo del risparmio, nonché alle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili;
- nel caso di investimento diretto, o indiretto per il tramite delle altre società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, ai soggetti che possiedono partecipazioni, titoli o diritti nella start-up innovativa o nella PMI innovativa ammissibile oggetto dell'investimento, ad eccezione degli investimenti ulteriori al ricorrere delle condizioni previste dal paragrafo 6 dell'art. 21 del regolamento (UE) n. 651/2014
Misura delle agevolazioni
Le persone fisiche hanno il diritto a detrarre nella loro dichiarazione dei redditi annuale un importo pari
- al 50% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative nel periodo rilevante entro i limiti previsti nel “Decreto Rilancio” (euro 100.000 per anno per gli investimenti in startup innovative e euro 300.000 per gli investimenti in PMI innovative). L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative;
- per la parte di investimento eccedente i limiti del Decreto Rilancio, al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative /entro il massimale di euro 1.000.000 annui). L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.
- L'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Le società che investono nel capitale di startup o PMI innovative< hanno diritto a dedurre dal reddito imponibile complessivo un importo pari al 30% dell’investimento effettuato nel capitale di una o più startup o PMI innovative, con un massimo di euro 1.800.000 annui. L’investimento agevolabile può anche essere effettuato ‘indirettamente’ per il tramite di organismi di investimento collettivo del risparmio o di società di capitali che investono prevalentemente in start-up o PMI innovative.
L'ammontare dell'agevolazione non detraibile nel periodo d'imposta può essere portato in detrazione dall'imposta sul reddito delle persone fisiche nei periodi d'imposta successivi, ma non oltre il terzo.
Autorizzazioni UE
Agevolazioni per l’investimento in startup innovative
La Commissione UE ha autorizzato (SA 47184) le agevolazioni per l’investimento in startup innovative, previste dalla Legge di Bilancio 2017, rendendole permanenti per il periodo 2017-2025, fatta salva l'adozione da parte delle autorità italiane entro il 2020 delle opportune misure necessarie per rendere tale regime conforme alle norme applicabili dopo tale anno.
Agevolazioni per l’investimento in PMI innovative
La Commissione Europea ha reso noto di aver autorizzato gli incentivi fiscali all’investimento nel capitale di rischio delle PMI innovative in data 18 dicembre 2018, come indicato nella seguente comunicazione del Ministero dello Sviluppo Economico
La Commissione europea autorizza gli incentivi all’investimento in PMI innovative
Cause di decadenza delle agevolazioni
Il diritto all'agevolazione relativo all’investimento in startup o PMI innovative decade se, entro 3 anni dalla data in cui rileva l'investimento, si verifica una delle seguenti cause:
- la cessione, anche parziale, a titolo oneroso, delle partecipazioni o quote ricevute in cambio degli investimenti agevolati;
- la riduzione di capitale nonche' la ripartizione di riserve o altri fondi costituiti con sovrapprezzi di emissione delle azioni o quote delle start-up innovative o delle PMI innovative ammissibili o delle altre societa' che investono prevalentemente in start-up innovative o PMI innovative ammissibili e le cui azioni non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione
- il recesso o l'esclusione degli investitori;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 25, comma 2, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, da parte della start-up innovativa;
- la perdita di uno dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, da parte della PMI innovativa ammissibile
Non costituiscono, invece, causa di decadenza i trasferimenti
a titolo gratuito o a causa di morte del contribuente, nonche'
i trasferimenti conseguenti alle operazioni straordinarie di
cui ai capi III e IV del titolo III del Tuir.
Per le startup innovative, non costituisce
causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art.
25, comma 2 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n.179 dovuta:
- alla scadenza dei cinque anni dalla data di costituzione (recentemente estesi a 6 anni);
- al superamento della soglia di valore della produzione annua pari a euro 5.000.000;
- alla quotazione su un sistema multilaterale di negoziazione;
- all'acquisizione dei requisiti di PMI innovativa ammissibile, di cui all'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3.
Per la PMI innovative ammissibili non costituisce causa di decadenza la perdita dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3 dovuta:
- al superamento delle soglie dimensionali previste dalla raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (2003/361/CE);
- alla quotazione su un mercato regolamentato.
Effetti della decadenza
La decadenza, esplica i propri effetti nel periodo d’imposta in cui si verifica una delle cause indicate nel paragrafo precedente e comporta l’obbligo di restituire il risparmio d'imposta complessivamente fruito per effetto della detrazione o della deduzione precedentemente operata (con gli interessi legali). Ciò anche in caso di cessione parziale dell’investimento prima che sia decorso il termine triennale di detenzione obbligatoria dell’investimento.
Modalità applicative delle agevolazioni per gli investimenti in Startup o PMI innovative ammissibili
Gli incentivi per gli investimenti in startup e PMI innovative valgono sia in caso di investimenti diretti, sia in caso di investimenti indiretti per il tramite di OICR e altre società che investono prevalentemente in startup o PMI innovative ammissibili.
Sulla Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 2019 è stato pubblicato il Decreto del Ministero dell'Economia e della Finanze del 7 maggio 2019 - Modalità di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative che reca le disposizioni di attuazione degli incentivi fiscali all'investimento in start-up innovative e in PMI innovative previste dall'art. 29 del decreto-legge 18 ottobre 2012.
Tale decreto ha dato attuazione alle disposizioni in tema incentivi all'investimento in startup innovative effettuati dalle persone fisiche e dalle persone giuridiche contenute nell'art. 29 della Sezione IX del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179.
Leggi il testo coordinato del Decreto legge n. 179/2012 - “Decreto crescita bis”
La circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014 avente come oggetto ‘Articolo 25 e seguenti del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 – Agevolazioni fiscali in favore delle startup innovative e degli incubatori certificati' chiarisce gli aspetti attuativi dei benefici fiscali accordati alle startup e PMI innovative ammissibili (e agli incubatori certificati).
Consulta il pdf della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 16/E del 11 giugno 2014
Avvertenza
Si raccomanda agli investitori interessati alle iniziative proposte sul portale www.2MEET2BIZ.com di rivolgersi ai propri consulenti fiscali per la corretta e migliore gestione delle agevolazioni spettanti.
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI PER LE STARTUP INNOVATIVE
Alle startup e PMI innovative, oltre alla possibilità di raccogliere capitale di rischio attraverso portali on line(possibilità estesa a tutte le PMI che rispettano i parametri previsti dal Regolamento Consob 18592/2012) sono consentite le seguenti ulteriori agevolazioni:
- Possibilità di redigere l’atto costitutivo mediante modello standard online facendo ricorso alla firma digitale;
- Esenzione da imposta di bollo e diritti di segreteria dovuti per l'iscrizione al registro delle imprese e dal diritto annuale alle camere di commercio;
- Agevolazioni fiscali per amministratori, dipendenti o collaboratori remunerati attraverso strumenti finanziari (ad es. stock option): le somme corrisposte sotto forma di strumenti finanziari o diritti di opzione non concorrono alla formazione del reddito imponibile dei destinatari;
- Esonero dall'apposizione del visto di conformità per la compensazione del credito IVA fino ad euro 50.000 (rispetto all'ordinaria soglia di euro 5.000)
- Facoltà di estendere di dodici mesi il periodo di cosiddetto “rinvio a nuovo” delle perdite e, nei casi di riduzione al di sotto del minimo legale, facoltà di differire la decisione sulla ricapitalizzazione entro la chiusura dell'esercizio successivo;
- Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- Facoltà di utilizzare, per le startup innovative costituite in forma di s.r.l., istituti ammessi solo nelle s.p.a., in particolare, la libera determinazione dei diritti attribuiti ai soci o l'emissione di strumenti finanziari partecipativi;
- Deroga al divieto assoluto di operazioni sulle proprie partecipazioni qualora l'operazione sia effettuata in attuazione di piani di incentivazione che prevedano l'assegnazione di strumenti finanziari a dipendenti, collaboratori, componenti dell'organo amministrativo o prestatori di opere o servizi, anche professionali (stock options e work for equity);
- Facoltà di emettere strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, escluso il voto nelle decisioni dei soci;
- Sostegno all'internazionalizzazione, attraverso i servizi messi a disposizione dall'Agenzia ICE per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane e dal Desk Italia;
- Maggiori possibilità nella gestione della crisi nell'impresa della startup innovativa;
- Possibilità di assumere personale con contratti a tempo determinato della durata minima di 6 mesi e massima di 36 mesi prorogabili di altri 12 mesi (arrivando quindi complessivamente a 48 mesi);
- Accesso semplificato, gratuito e diretto al Fondo Centrale di Garanzia, il fondo governativo che facilita l'accesso al credito attraverso la concessione di garanzie sui prestiti bancari.
- Credito d’imposta ricerca e sviluppo: viene riconosciuto un credito d’imposta pari al 50% degli incrementi annuali di spesa nelle attività di ricerca e sviluppo, sia per i costi della ricerca intra-muros sia per le spese extra-muros;
- “Start up sponsor”: cessione delle perdite di nuove imprese a società quotate. Per tutte le società partecipate per almeno il 20% delle quote di capitale, la possibilità di cedere, dietro remunerazione, le perdite realizzate nei primi tre esercizi di attività. In cambio la società cui vengono cedute le perdite (“sponsor”) può portare il loro ammontare in detrazione con le stesse modalità previste per la cessione dei crediti d’imposta, a condizione che le sue azioni siano quotate su un mercato regolamentato o un sistema multilaterale di negoziazione (Legge n. 232 dell'11 dicembre 2016 (Legge di bilancio 2017), art. 1, c. 76 -80);
- Patent box: consente di escludere dalla tassazione il 50% del reddito derivante dallo sfruttamento commerciale dei beni immateriali.
AGEVOLAZIONI PRINCIPALI PER LE PMI INNOVATIVE
In sintesi, si prevedono le seguenti agevolazioni:
- Esonero dall'imposta di bollo: le PMI innovative sono esonerate dal pagamento dell'imposta di bollo dovuta per gli adempimenti relativi alle iscrizioni nel Registro delle imprese delle Camere di Commercio.
- Deroghe alla disciplina societaria ordinaria: le deroghe più significative sono previste per le PMI innovative costituite in forma di s.r.l., per le quali si consente: la creazione di categorie di quote dotate di particolari diritti ; la possibilità di effettuare operazioni sulle proprie quote; la possibilità di emettere strumenti finanziari partecipativi; l'offerta al pubblico di quote di capitale.
- Facilitazioni nel ripianamento delle perdite: in caso di perdite sistematiche le PMI innovative godono di un regime speciale sulla riduzione del capitale sociale, tra cui una moratoria di un anno per il ripianamento delle perdite superiori ad un terzo (il termine è posticipato al secondo esercizio successivo).
- Inapplicabilità della disciplina sulle società di comodo: la PMI innovativa non è tenuta ad effettuare il test di operatività per verificare lo status di società non operativa.
- Remunerazione attraverso strumenti di partecipazione al capitale: la PMI innovativa può remunerare i propri collaboratori con strumenti di partecipazione al capitale sociale (come le stock option), e i fornitori di servizi esterni attraverso schemi di work for equity. A questi strumenti fa capo un regime fiscale e contributivo di favore, cioè non rientrano nel reddito imponibile ma sono soggetti soltanto alla tassazione sul capital gain.
- Ricorso all'equity crowdfunding: anche le PMI innovative, come le startup innovative, possono avviare campagne di raccolta di capitale diffuso attraverso portali online autorizzati.
- Intervento semplificato, gratuito e diretto al Fondo di Garanzia per le Piccole e Medie Imprese, un fondo pubblico che facilita il finanziamento bancario attraverso la concessione di una garanzia sui prestiti. Tale garanzia copre fino allo 80% del credito erogato dalla banca alla PMI innovativa, fino a un massimo di 2,5 milioni di euro, ed è concessa sulla base di criteri di accesso estremamente semplificati, con un'istruttoria che beneficia di un canale prioritario.
- Sostegno nel processo di internazionalizzazione da parte dell'Agenzia ICE: include l'assistenza in materia normativa, societaria, fiscale, immobiliare, contrattualistica e creditizia, l'ospitalità a titolo gratuito alle principali fiere e manifestazioni internazionali, e l'attività volta a favorire l'incontro delle PMI innovative con investitori potenziali.