L'equity crowdfunding

Come funziona

Il termine crowdfunding indica il processo con cui più persone ("folla" o crowd) conferiscono somme di denaro (funding), anche di modesta entità, per finanziare un progetto imprenditoriale o iniziative di diverso genere utilizzando siti internet ("piattaforme" o "portali") e ricevendo talvolta in cambio una ricompensa.
Si parla di "equity-based crowdfunding" quando tramite l'investimento on-line si acquista un vero e proprio titolo di partecipazione in una società: in tal caso, la "ricompensa" per il finanziamento è rappresentata dal complesso di diritti patrimoniali e amministrativi che derivano dalla partecipazione nell'impresa.

Com'è disciplinato il fenomeno in Italia? Il "Decreto crescita bis" e il Regolamento CONSOB.

Nella maggior parte dei Paesi in cui operano portali di crowdfunding il fenomeno non è soggetto a regolamentazione ed è fatto pertanto rientrare nell'ambito di applicazione di discipline già esistenti (appello al pubblico risparmio, servizi di pagamento, etc.).

L'Italia è invece il primo Paese in Europa ad essersi dotato di una normativa specifica e organica relativa al solo equity crowdfunding.

È noto come il tessuto produttivo italiano sia fondato sulle piccole imprese. Sono anche note le difficoltà che incontrano queste imprese, soprattutto dopo la crisi del 2008, a ottenere finanziamenti dalle banche. Difficoltà ancora maggiori riscontrano le imprese neo costituite, meglio conosciute come start-up.

Proprio a un particolare tipo di start-up (quelle innovative) sono dedicate alcune norme introdotte dal decreto legge n. 179/2012 (convertito nella legge 17 dicembre 2012, n. 221) recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (noto anche come "Decreto crescita bis"). Lo stesso titolo del "Decreto crescita bis" aiuta a capire è stato adottato con lo scopo di fornire uno stimolo alla crescita economica del nostro Paese. Nel complessivo disegno del legislatore, l'equity crowdfunding è visto come uno strumento che può favorire lo sviluppo delle start-up innovative attraverso regole e modalità di finanziamento in grado di sfruttare le potenzialità di internet.

Il Decreto ha delegato alla Consob il compito di disciplinare alcuni specifici aspetti del fenomeno con l'obiettivo di creare un "ambiente" affidabile in grado, cioè, di creare fiducia negli investitori. La Consob ha adottato il nuovo regolamentoil 26 giugno 2013.

LEGGI L’ULTIMO AGGIORNAMENTO DEL REGOLAMENTO CONSOB, AGGIORNATO CON DELIBERA N. 21259 DEL 6 FEBBRAIO 2020

Investire con l'equity crowdfunding

L'investimento sui portali di equity crowdfunding ha elevate potenzialità di rendimento ma presenta un intrinseco e altrettanto elevato livello di rischiosità: l'investitore deve, quindi, essere consapevole dei rischi associati all'investimento in equity crowdfunding, che potrebbe anche comportare il rischio di perdere l'intero capitale investito.

Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative

La raccolta di capitali tramite l'istituto dell'equity crowdfunding avviene per mezzo di portali specificamente autorizzati da Consob che, dopo avere valutato i requisiti di onorabilità e professionalità dei Gestori e la struttura organizzativa e tecnologica, ne dispone, in caso di accoglimento dell'istanza del Gestore, con propria delibera, l'iscrizione al Registro dei gestori di portali per la raccolta di capitali di rischio da parte di start-up innovative.

Il Registro è gestito da Consob e prevede:

  • una sezione ordinaria in cui sono iscritti i gestori di portali che sono autorizzati dalla Consob in seguito alla positiva verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dal Tuf e dal Regolamento adottato dalla Consob con delibera 26 giugno 2013 n. 18592;
  • una sezione speciale in cui sono annotate le banche e le imprese di investimento autorizzate alla prestazione dei relativi servizi di investimento che hanno comunicato alla Consob, prima dell'avvio dell'operatività, lo svolgimento dell'attività di gestione di un portale per la raccolta di capitali on line.

Chi può raccogliere capitali sui portali on line

Il soggetto che raccoglie capitali tramite portali on line autorizzati ed iscritti nei registri gestiti da Consob è indicato come ‘Offerente’. Può essere un Offerente, ovvero raccogliere capitali tramite l’equity crowdfunding, uno dei seguenti soggetti:

  • le piccole e medie imprese (PMI), come definite dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f), primo alinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017, organizzate in forma societaria secondo il diritto di uno Stato membro dell’Unione europea o aderente agli accordi sullo Spazio Economico Europeo;
  • la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, , che rispetti i limiti dimensionali previsti per la definizione di PMI;
  • la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”);
  • l’organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investe prevalentemente in piccole e medie imprese;
  • le società di capitali che investono prevalentemente in piccole e medie imprese.

Cosa fa il portale e come funziona l'equity crowdfunding

Il Portale funge da vetrina di presentazione del progetto dell'Offerente, che attraverso internet si presenta alla platea dei potenziali investitori della rete. L'istituto dell'equity crowdfuding consente di unire gli apporti, anche modesti, di numerosi piccoli investitori e di realizzare una significativa raccolta di denaro che potrà essere utilizzato per lo sviluppo del progetto imprenditoriale o di investimento per il quale è stata condotta sul portale l'Offerta di strumenti finanziari.

Il Portale ha la funzione primaria ed esclusiva di facilitare la raccolta diffusa di capitali di rischio da parte dei soggetti del pubblico che vi accedono.

Le disposizioni del Regolamento Consob stabiliscono l'insieme degli adempimenti e delle procedure da seguire da parte dei soggetti interessati (Investitore/Offerente/Gestore del Portale) e che si rendono necessari al corretto perfezionamento dell'investimento, nel rispetto del sistema di tutele previsto dalla Legge a favore dell'investitore e della collettività dei risparmiatori.

Per approfondire: http://www.consob.it/web/investor-education/crowdfunding