Termini e Condizioni

Le presenti condizioni stabiliscono le regole di utilizzo del portale raggiungibile all'indirizzo 2meet2biz.com (“Portale”) e del servizio di raccolta di capitali di rischio ai sensi dell'art. 50-quinquies della Legge 221/2012 e della delibera Consob n. 18592, poi integrata dalla Delibera modificativa n. 19520 del 24 febbraio 2016, (“Servizio Crowdfunding”), offerto da Migliora S.r.l., società autorizzata alla gestione del Portale ed iscritta al Registro Consob, con delibera n. 21678 del 13/01/2021, con sede legale in Milano, Viale di Porta Vercellina ,9 , C.F. e P.I. 09193300960 (“Migliora Srl”), offerto agli utenti del Portale.

1. Definizioni

Ai fini delle presenti condizioni di servizio si intende per:

  1. Soggetto che riceve e perfeziona gli ordini”, la banca, la SIM, l’impresa di investimento UE, l’impresa di paesi terzi diversa da una banca e, con riferimento agli ordini riguardanti azioni o quote di OICR, i relativi gestori, ovvero il soggetto (generalmente, una banca) presso cui deve essere aperto il conto indisponibile destinato all'Offerta per consentire il pagamento da parte degli Investitori dell'investimento , di seguito, per maggior chiarezza , anche indicato come la “Banca Depositaria”;
  2. Offerente/i”: i soggetti indicati all'articolo 2 comma 1 lettera c), numeri da 1 a 4) del Regolamento, ovvero: 
    1. la società start-up innovativa, compresa la start-up a vocazione sociale, come definite dall'articolo 25, commi 2 e 4, del decreto e la start-up turismo prevista dall'articolo 11-bis del decreto legge 31 maggio 2014, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 29 luglio 2014 n. 106; 
    2. la piccola e media impresa innovativa (“PMI innovativa”), come definita dall'articolo 4, comma 1, del decreto legge 24 gennaio 2015 n. 3, convertito con modificazioni dalla legge 24 marzo 2015 n. 33; 
    3. una PMI, piccola e media impresa, come definita “dall’articolo 2, paragrafo 1, lettera f, primo allinea, del Regolamento (UE) n. 2017/1129 del 14 giugno 2017;
    4. l'organismo di investimento collettivo del risparmio (“OICR”) che investe prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definito dall'articolo 1, comma 2, lettera e) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014; 
    5. le società di capitali che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, come definite dall'articolo 1, comma 2, lettera f) del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 30 gennaio 2014;
  1. Limiti di Emissione”: con riferimento alle obbligazioni o titoli di debito, i limiti oggettivi e soggettivi imposti dall’art. 2412 c.c. per l’emissione di obbligazioni da parte di S.p.A. e dall’art. 2483 c.c. per l’emissione di titoli di debito da parte di S.r.l., nonché eventuali ulteriori limiti posti dalla legge speciale applicabile;
  2. Incubatore/i Certificato/i”, la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano o societas europea, residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di start up innovative, come meglio definito dall'art. 25, co. 5 della Legge 221/12;
  3. Intermediario Abilitato”: intermediario abilitato alla prestazione di uno o più dei servizi di investimento previsti dall’art. 1, co. 5, lett. a), b), c), c-bis), ed e) del TUF, che effettua la sottoscrizione delle quote in nome proprio e per conto degli Investitori che abbiano aderito al regime alternativo di cui all’art. 100-ter, co. 2-bis,del TUF;
  4. Investitori a Supporto delle piccole e medie imprese”: gli investitori definiti dall’art. 24, comma 2, del Regolamento;
  5. Investitore/i Professionale/i”: i clienti professionali privati di diritto e i clienti professionali privati su richiesta, individuati nell'Allegato 3, rispettivamente ai punti I e II, del Regolamento Consob in materia di intermediari, adottato con delibera n. 16190 del 29 ottobre 2007 e successive modifiche, nonché i clienti professionali pubblici di diritto e i clienti professionali pubblici su richiesta previsti individuati rispettivamente dagli articoli 2 e 3 del decreto ministeriale 11 novembre 2011, n. 236 emanato dal Ministero dell'economia e delle finanze;
  6. Investitore/i non Professionale/i”: gli investitori diversi dagli Investitori Professionali;
  7. Investitore/i non Professionale/i Autorizzato/i”: con riferimento al Servizio diDebt Crowdfunding, gli Investitori non Professionali individuati dall’art. 24, comma 2-quater, del Regolamento;
  8. Investitore/i”: collettivamente, gli Investitori Professionali e gli Investitori non Professionali;
  9. Regime Alternativo”: regime alternativo di intestazione e trasferimento delle quote disciplinato all’art. 100-ter, co. 2-bis, del TUF;
  10. Servizio diEquity Crowdfunding”: servizio di raccolta di capitale di rischio da parte di Offerenti erogato dal Gestore tramite la SezioneEquity del Portale ai sensi del TUF e del Regolamento;
  11. Servizio diDebt Crowdfunding”: servizio di raccolta di capitale di debito da parte di Offerenti erogato dal Gestore tramite la SezioneDebt del Portale ai sensi del TUF e del Regolamento;
  12. Servizio diCrowdfunding: congiuntamente il Servizio diEquity Crowdfunding e il Servizio di Debt Crowdfunding;
  13. SezioneDebt”: sezione del Portale tramite la quale viene erogato il Servizio diDebt Crowdfunding, separata dalla Sezione Equity;
  14. SezioneEquity”: sezione del Portale tramite la quale viene erogato il Servizio diEquity Crowdfunding, separata dalla Sezione Debt;
  15. Utente/i”: le Offerenti, gli Investitori e qualsiasi altro soggetto che accede al Portale.

2. Modifica delle condizioni di servizio

Migliora si riserva il diritto di modificare in tutto o in parte le presenti condizioni di servizio, notificandolo agli Utenti tramite il Portale. Gli Utenti sono pertanto tenuti a prendere spesso visione e rileggere periodicamente le presenti T&C, in modo da essere sempre informati circa le condizioni applicate. Resta inteso che l'utilizzo del Portale e/o dei servizi dopo la modifica delle T&C o delle caratteristiche dei servizi comporta l'accettazione delle modifiche apportate.

Per eventuali servizi offerti a pagamento, Migliora provvederà ad informare gli utenti di modifiche relative alle funzionalità/limitazioni dei servizi e/o ai prezzi dei medesimi con un preavviso di 30 gg tramite le pagine del Portale e all'indirizzo email comunicato all'atto della registrazione e/o successivamente. In tale ipotesi, l'Utente potrà recedere dal servizio a pagamento nei successivi 30 gg dalla comunicazione senza alcun addebito o costo aggiuntivo. In mancanza di comunicazione di recesso, le modifiche si riterranno accettate

3. Utilizzo, registrazione, sottoscrizione

I servizi ed il Portale sono destinati a Utenti che abbiano compiuto il 18° anno di età.

La navigazione di alcune sezioni del Portale è offerta agli Utenti senza alcuna registrazione, mentre alcune sezioni del Portale ed il Servizio Crowdfunding sono accessibili dagli Utenti solo dietro registrazione.

Gli Utenti che si registreranno al Portale o sottoscriveranno il Servizio Crowdfunding dovranno fornire alcuni dati personali e seguire la procedura di registrazione e/o di attivazione illustrata al momento della registrazione o della richiesta di sottoscrizione del Servizio Crowdfunding.

Il processo di autenticazione fa parte delle normali procedure di sicurezza e autenticazione ed ha come fine quello di tutelare la sicurezza degli Utenti e accertarsi che l'Utente sia realmente interessato alla registrazione o alla attivazione del Servizio Crowdfunding. Al momento della registrazione o della richiesta di attivazione del Servizio Crowdfunding sarà richiesto di scegliere uno username da utilizzare insieme alla password prescelta per accedere alla sezione riservata agli Utenti registrati e/o al Servizio Crowdfunding sottoscritto. Le informazioni relative al trattamento dei dati personali sono illustrate nell'informativa sul trattamento dei dati personali. Nel caso in cui l'Utente non completi la procedura di registrazione o di sottoscrizione al Servizio Crowdfunding dopo avere fornito l'indirizzo e-mail e/ o altro dato richiesto per la attivazione, l'Utente potrà ricevere un numero limitato di comunicazioni che lo inviteranno a concludere il processo di iscrizione.

La conoscenza dei codici per l'accesso al Portale e/o al Servizio Crowdfunding da parte di terzi può consentire l'accesso a terzi non autorizzati. L'Utente registrato dovrà quindi avere cura dei codici di accesso e tenerli riservati. Nel caso di smarrimento, furto o perdita dei codici di accesso l'Utente dovrà prontamente avvisare Migliora che procederà alla disattivazione e sostituzione. L'Utente è direttamente ed indirettamente responsabile di ogni uso improprio ed illegittimo del Servizio Crowdfunding da parte propria o da parte di terzi che utilizzeranno il Servizio Crowdfunding a suo nome.

4. Descrizione del servizio Crowdfunding

Il Servizio Crowdfunding consiste nel consentire alle Offerenti di pubblicare sul Portale un'offerta di propri strumenti finanziari per un corrispettivo totale inferiore a quello determinato dalla Consob ai sensi dell'articolo 34-ter, comma 1, lettera c) del regolamento Consob in materia di Emittenti, adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modifiche, destinata ad Investitori Professionali e/o ad Investitori non Professionali.

5. Disciplina per le offerenti

Le offerenti si impegnano a pubblicare in maniera dettagliata, corretta, chiara, non fuorviante e senza omissioni, con caratteri leggibili, tutte le informazioni riguardanti l'offerta affinché gli Investitori possano ragionevolmente e compiutamente comprendere la natura dell'investimento, il tipo di strumenti finanziari offerti e i rischi ad essi connessi e prendere le decisioni in materia di investimenti in modo consapevole.

Le Offerenti si impegnano altresì a pubblicare sul Portale una descrizione della propria società, del progetto industriale, del business plan, degli strumenti finanziari oggetto dell'offerta, dei diritti ad essi connessi e delle relative modalità di esercizio, delle clausole predisposte dall’Offerente con riferimento alle ipotesi in cui i soci di controllo cedano le proprie partecipazioni a terzi successivamente all'offerta (a titolo esemplificativo, le modalità per la way out dall'investimento, presenza di eventuali patti di riacquisto, eventuali clausole di lock up put option a favore degli Investitori ecc.) con indicazione della durata delle medesime, i curriculum degli organi sociali e degli amministratori, nonché il link al proprio sito internet dove devono essere presenti, in caso di startup o PMI innovative, le informazioni previste dall'art. 25, co. 12 della Legge 221/12 e precisamente:

  1. data e luogo di costituzione della società, nome e indirizzo del notaio;
  2. sede principale ed eventuali sedi periferiche;
  3. oggetto sociale;
  4. breve descrizione dell'attività' svolta, comprese l'attività e le spese in ricerca e sviluppo, ove esistenti;
  5. elenco dei soci, ivi comprese eventuali società fiduciarie;
  6. elenco di eventuali società partecipate;
  7. eventuali patti parasociali;
  8. indicazione dei titoli di studio e delle esperienze professionali dei soci e del personale che lavora nella società, esclusi eventuali dati sensibili;
  9. indicazione dell'esistenza di eventuali relazioni professionali, di collaborazione o commerciali con incubatori certificati, investitori istituzionali e professionali, università e centri di ricerca;
  10. l'ultimo bilancio depositato;
  11. elenco dei diritti di privativa su proprietà industriale e intellettuale.

In caso di offerta condotta da startup o PMI innovative, le stesse si impegnano altresì a fornire, ove disponibile, l'informativa contabile prevista dal Regolamento, ovvero i dati essenziali al 31 dicembre precedente all'inizio dell'offerta relativi al fatturato, al margine operativo lordo e netto, all'utile d'esercizio, al totale attivo, al rapporto fra immobilizzazioni immateriali e il totale attivo, la posizione finanziaria netta, nonché il giudizio del revisore, prevedendo anche il collegamento ipertestuale diretto per l'informativa contabile completa.

In caso di offerta condotta da OICR che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative l'Offerente si impegna a prevedere il collegamento ipertestuale al regolamento o statuto e alla relazione semestrale dell'OICR e al documento di offerta contenente le informazioni messe a disposizione degli investitori, redatto in conformità all'allegato 1-bis del Regolamento approvato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni.

Per le società che investono prevalentemente in start-up innovative e in PMI innovative, L'Offerente si impegna a pubblicare la politica di investimento della società e l'indicazione delle società nelle quali sono detenute partecipazioni con indicazione del collegamento ipertestuale ai rispettivi siti interne

Le Offerenti si impegnano inoltre a pubblicare per ciascuna offerta la seguente avvertenza: “Le informazioni sull'offerta non sono sottoposte ad approvazione da parte della Consob. L'offerente è l'esclusivo responsabile della completezza e della veridicità dei dati e delle informazioni dallo stesso fornite. Si richiama inoltre l'attenzione dell'investitore che l'investimento, anche indiretto, mediante OICR o società che investono prevalentemente in strumenti finanziari emessi da start-up innovative e PMI innovative è illiquido e connotato da un rischio molto alto.”

Sempre con riguardo all'offerta, le Offerenti si impegnano a pubblicare:

  1. le condizioni generali dell'offerta, ivi inclusa l'indicazione dei destinatari, di eventuali clausole di efficacia e di revocabilità delle adesioni;
  2. le informazioni sulla quota eventualmente già sottoscritta da parte degli Investitori Professionali o da parte di fondazioni bancarie o da parte di Incubatori Certificati; di start up innovative;
  3. la descrizione delle modalità di calcolo della quota riservata agli Investitori Professionali o alle fondazioni bancarie o agli Incubatori Certificati;
  4. i termini e le condizioni per il pagamento e l'assegnazione/consegna degli strumenti finanziari sottoscritti dagli Investitori;
  5. le eventuali informazioni circa i conflitti di interesse connessi all'offerta;
  6. indicazione di eventuali costi o commissioni posti a carico dell'investitore, ivi incluse le eventuali spese per la successiva trasmissione degli ordini a banche e imprese di investimento;
  7. indicazione di ogni corrispettivo, spesa o onere gravante sul sottoscrittore in relazione all'eventuale regime alternativo di trasferimento delle quote previsto dall'art. 100-ter, comma 2-bis, del TUF
  8. le eventuali informazioni sulla pubblicazione di offerte aventi il medesimo oggetto su altri portali

Le Offerenti infine si impegnano a:

  1. aprire un conto destinato all'Offerta presso la Banca Depositaria;
  2. a deliberare (nel caso in cui l'Offerente non sia un OICR) un 'aumento di capitale sociale a servizio delle offerte;
  3. ad inserire nello statuto sociale, per un periodo di almeno tre anni dalla conclusione dell'offerta, il diritto di recesso dalla società ovvero il diritto di co-vendita delle proprie partecipazioni nonché le relative modalità e condizioni di esercizio nel caso in cui i soci di controllo, successivamente all'offerta, trasferiscano il controllo a terzi, in favore degli Investitori non Professionali o delle fondazioni bancarie o degli Incubatori Certificati;
  4. a garantire, senza spesa alcuna, a tutti gli investitori il diritto di revocare la loro adesione quando, tra il momento dell’adesione all’offerta e quello in cui la stessa è definitivamente chiusa o è avvenuta la consegna degli strumenti finanziari, sopravvenga un fatto nuovo significativo o sia rilevato un errore materiale o un’imprecisione concernenti le informazioni esposte sul portale, che siano atti a influire sulla decisione dell’investimento. Il diritto di revoca può essere esercitato entro sette giorni dalla data in cui le nuove informazioni sono state portate a conoscenza degli investitori;
  5. a garantire, senza spesa alcuna, l'esercizio del diritto di recesso agli Investitori non Professionali entro 7 giorni decorrenti dalla data dell'ordine;
  6. a far sottoscrivere, prima del perfezionamento dell'offerta sul Portale, il 5% del proprio capitale ad Investitori Professionali o a fondazioni bancarie o a Incubatori Certificati (percentuale ridotta al 3% per le offerte effettuate da piccole e medie imprese in possesso della certificazione del bilancio e dell’eventuale bilancio consolidato, relativi agli ultimi due esercizi precedenti l’offerta, redatti da un revisore contabile o da una società di revisione iscritta nel registro dei revisori contabili);
  7. a non distribuire utili finché perdura lo status di “start up innovativa”.

6. Disciplina per gli investitori

  1. Migliora S.r.l. fornisce agli investitori, in forma sintetica e comprensibile, anche mediante l’utilizzo di tecniche multimediali, informazioni relative all’investimento in strumenti finanziari tramite Portale, concernenti:
  1. il rischio di perdita del capitale investito;
  2. il rischio di illiquidità;
  3. Il divieto della distribuzione degli utili nel caso in cui l’Offerente sia una impresa appartenente alla categoria delle startup innovative;
  4. il trattamento fiscale degli investimenti, temporaneità dei benefici e decadenza degli stessi nel caso di start-up innovative e PMI innovative;

d-bis) i limiti all’emissione di obbligazioni e titoli di debito posti dagli articoli 2412  e 2483 del codice civile e dalle leggi speciali applicabili;

d-ter) l’assicurazione del Gestore che la sottoscrizione di obbligazioni e titoli di debito sia riservata, nei limiti stabiliti dal codice civile, oltre che agli investitori professionali, ai soggetti indicati al comma 2, ed ai soggetti di seguito indicati:

  • investitori non professionali che hanno un valore del portafoglio di strumenti finanziari di cui al TUF, inclusi i depositi di denaro, superiore a duecentocinquanta mila euro;
  • investitori non professionali che si impegnano ad investire almeno centomila euro in un’Offerta, nonché dichiarino per iscritto, in un documento separato dal contratto da stipulare per l'impegno a investire, di essere consapevoli dei rischi connessi all'impegno o all'investimento previsto;
  • investitori non professionali che effettuano l’investimento nell’ambito della prestazione del servizio di gestione di portafogli o di consulenza in materia di investimenti;
  1. deroghe al diritto societario previste dall’articolo 26 del decreto nonché al diritto fallimentare previste dall’articolo 31 del decreto;
  2. contenuti del business plan e del regolamento o statuto di un OICR;
  3. il diritto di recesso, ai sensi dell’art. 13, comma 5 del regolamento Consob e le relative modalità di Migliora S.r.l., fermo quanto previsto dall’articolo 13, commi 5-quinquies e dall’articolo 24, comma 2-quater del Regolamento Consob, assicura che possano accedere alle sezioni del Portale in cui è possibile aderire alle singole Offerte solo gli investitori diversi dagli investitori professionali o dalle altre categorie di investitori indicate all’articolo 24, comma 2 del Regolamento Consob che abbiano rilasciato determinate dichiarazioni, come di seguito meglio specificato.
    A tal fine, Migliora S.r.l., ha previsto che per effettuare un investimento è necessario completare un form di registrazione al Portale. Detto form consente di suddividere investitori retail ed investitori professionali, nonché di distinguere tra gli investitori retail gli individui dalle società.
    Per gli investitori retail non sarà possibile essere abilitati all’investimento se non saranno state effettuate le seguenti dichiarazioni:
  1. l’utente dichiara di aver preso visione delle informazioni di investor education previste dall’articolo 14, comma 1, lettera k), pubblicate sul sito internet della CONSOB;
  2. l’utente dichiara di aver preso visione delle informazioni contenute nel Menu “INVESTIMENTO” ed in particolare delle informazioni indicate al comma 1 dell’art. 15 del Regolamento;
  3. l’utente dichiara di essere in grado di sostenere economicamente l’eventuale intera perdita dell’investimento che intende effettuare.


    Con una forma grafica da definire, saranno offerte per ogni domanda possibilità di approfondire l’argomento con un link agli specifici contenuti oggetto della domanda. Ove le dichiarazioni sopra riportate non fossero affermative, l’utente non potrà accedere alla pagina che consente di effettuare l’investimento.

    Migliora S.r.l. prevede sul proprio sito, accessibile a tutti anche senza registrazione, una sezione apposita nella quale sarà riportata la normativa di riferimento nonché tutte le informazioni richieste dall’articolo 15 del regolamento Consob.

7. Termini e Condizoni Directa SIM

Relativamente al flusso di investimento, sono previste le seguenti azioni:

  • l’utente dopo essersi loggato come investitore accede ad una campagna in fase di raccolta e dopo aver digitato il valore che intende investire deve decidere in quale modalità concludere l’azione di investimento (in regime ordinario o alternativo se abilitato sulla campagna). In entrambi i casi l’utente visualizza un simulatore che mostra importi, quote cedute, valore nominale e incentivo fiscale ottenuto.

La possibilità di selezione del tipo di regime di investimento dipende dalla tipologia societaria. Le società offerenti costituite come S.r.l. possono decidere se dare o no la possibilità agli investitori di rubricare le quote tramite 100 ter (regime alternativo) mente non possono dare questa possibilità le S.p.A. e le S.a.p.a..

La scelta sul regime d’investimento è guidata da una infobox di spiegazione.

Se l’investitore sceglie di investire tramite 100ter, si potranno verificare 2 strade:

o     l’investitore ha già un conto su Directa SIM → in questo caso, deve poter inserire il numero di conto (a meno che non l’abbia già inserito nell’area utente, in qual caso il sistema lo mostrerà all’utente che dovrà confermarlo). L’utente dovrà pagare il contributo una tantum di 20€, che verrà aggiunto al totale da versare. Attenzione: se l’utente fa due o più ordini nella stessa campagna non è tenuto a pagare nuovamente il contributo di 20€;

o     l’investitore non ha un conto su Directa SIM → in questo caso l’investitore dovrà successivamente aprire il conto. L’utente persona fisica dovrà versare 35€ e l’utente persona giuridica dovrà versare 100€. Se l’utente fa più di un ordine nella stessa campagna non dovrà ripagare nulla. Se però l’utente vuole investire in un’altra campagna, allora dovrà pagare nuovamente i 20€ indipendentemente che sia persona fisica o giuridica.

Il regime di intestazione scelto deve essere riportato nel documento di adesione che sarà auto generato dal sistema e nella schermata di riepilogo. Qualora l’utente scelga il regime alternativo, nell’email di conferma dell’ordine dovrà ricevere il link precompilato per l’apertura del conto. L’utente verrà inoltre avvisato che se non procede all’apertura del conto entro x giorni verrà automaticamente iscritto con il regime ordinario.

L’utente potrà decidere quale importo in valuta € investire che dovrà essere:

  • per S.r.l. un valore tra un minimo ed un massimo consentito, a suo piacimento;
  • per S.p.A. un valore tra un minimo ed un massimo consentito e di taglio multiplo del valore della singola azione;
  • dovrà accettare una serie di flag relativi alle condizioni di investimento;
  • dopo aver visualizzato il riepilogo dei dati di investimento e le indicazioni sulla procedura di versamento del denaro potrà confermare l’operazione.

Alla conferma il sistema genererà un documento PDF (contratto di adesione) e lo invierà per mail con il riepilogo delle informazioni e delle azioni necessarie per la conclusione dell’investimento.

La mail riassumerà tutti i dati anagrafici, le manleve che ha flaggato in fase di ordine, i risultati della Mifid, i dati scelti dall’utente (tipo di rubricazione e tipo di pagamento), il totale investito, il totale da pagare con l’aggiunta dei costi di Directa SIM se necessario.

Altre mail contenenti le informazioni di riepilogo dell’ordine saranno inviate ad un account amministrativo del portale e ad una casella dell’offerente.

L’ordine sarà anche reso visibile nell’area riservata dell’utente. Lo stato dell’ordine sarà “in attesa del versamento”.

8. Copyright

Il Portale, le pagine che lo compongono, le tecnologie e la piattaforma, le idee, i loghi, i marchi, la veste grafica, i testi, i file audio/video, e più in generale ogni altra creatività connessa al Portale e al Servizio Crowdfunding sono e rimarranno di proprietà di Migliora S.r.l. e non possono essere riprodotti, usati o rappresentati dagli Utenti, ad eccezione dei casi dove è espressamente ammesso e nei limiti in cui è ammesso. All'Utente viene concesso un diritto d'uso del Portale non trasferibile e limitato ad un utilizzo

9. Pagamenti

L’accesso a 2MEET2BIZ da parte degli Utenti è gratuito.

L’investimento tramite 2MEET2BIZ è gratuito. Potrebbero essere a carico dell’Investitore esclusivamente le spese per la trasmissione di ordini a banche ed imprese di investimento, se previste, indicate nella scheda informativa e nel documento informativo relativa a ciascuna Offerta. Al termine dell’Offerta, in caso di esito positivo, Migliora tratterrà una commissione pari ad una percentuale del totale dei versamenti raccolti, definita attraverso un contratto precedentemente sottoscritto tra Offerente e Migliora.

Gli Utenti e le Offerenti sono responsabili e si obbligano al pagamento di tutte le tasse ed imposte applicabili, inerenti all’utilizzo del Sito, dei Servizi e delle operazioni di comunicazione e registrazione, ed esonerano il Gestore da qualsiasi obbligo tributario, amministrativo o fiscale esclusivamente riferibile ad essi per i Servizi offerti sul Portale.

10. Limitazioni di responsabilità

Migliora si impegna ad impiegare la migliore tecnologia di cui è a conoscenza e le migliori risorse a sua disposizione per garantire la funzionalità del Portale, anche in conformità alle disposizioni previste dal regolamento Consob adottato con Delibera n. 18592. L'Utente tuttavia conviene e concorda che Migliora non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile dei ritardi o malfunzionamenti nella prestazione del Portale dipendenti da eventi fuori dal ragionevole controllo di Migliora quali, a titolo esemplificativo: (i) eventi di forza maggiore; (ii) eventi dipendenti da fatto di terzi quali, a titolo meramente esemplificativo, l'interruzione o il malfunzionamento dei servizi degli operatori di telecomunicazioni e/o delle linee elettriche; (iii) malfunzionamento dei terminali o degli altri sistemi di comunicazione utilizzati dal Cliente.

In caso di interruzione della funzionalità del Portale, Migliora si impegna a ripristinarlo nel minor tempo possibile. L'Utente, conviene e concorda che Migliora non potrà in alcun caso essere ritenuta responsabile per atti od omissioni compiuti dall'utente e in contrasto con le obbligazioni da questi assunte ai sensi delle presenti Condizioni di Servizio, così come non potrà essere ritenuta responsabile per malfunzionamenti dovuti a vizi dei mezzi indispensabili all'accesso, ad un uso improprio degli stessi e/o delle modalità di accesso al Portale. Migliora non potrà in nessun caso essere ritenuta responsabile nei confronti dell'utente o di terzi per perdita di profitto, mancato guadagno, né per qualsiasi altra forma di lucro cessante o danno indiretto e consequenziale connesso all'esecuzione delle presenti Condizioni di Servizio. Migliora è responsabile unicamente per l’erogazione del Servizio Crowdfunding e non presta alcuna garanzia in ordine alla gestione del Regime Alternativo da parte di Directa SIM. Migliora non è responsabile per errori e/o omissioni relativi al Regime Alternativo, né per la condotta di Directa SIM. Qualsiasi richiesta, questione, reclamo o controversia relativa al Regime Alternativo e alla sua gestione, dovrà essere rivolta esclusivamente a Directa SIM.

11. Interruzione, disattivazione e risoluzione

Nel caso in cui Migliora dovesse accertare direttamente o a seguito di segnalazione di terzi, ivi comprese le competenti Autorità, una violazione della normativa nazionale e/o internazionale, oppure delle condizioni previste dalle presenti T&C, anche con riferimento agli impegni di cui al precedente art. 5 in capo alle Offerenti, Migliora si riserva il diritto di interrompere l'accesso al Portale e/o di disattivare il Servizio Crowdfunding. In tal caso Migliora invierà all'Utente, a mezzo Posta Elettronica Certificata, una comunicazione attestante l'interruzione dell'accesso al Portale e/o la disattivazione del Servizio, indicando le relative ragioni e, se del caso, a propria totale discrezione, invitando l'Utente a regolarizzare la situazione entro un congruo termine. Qualora l'Utente non dovesse porre in essere le attività di regolarizzazione entro il termine assegnato, Migliora procederà a risolvere le presenti T&C per fatto e colpa dell'Utente. Nei casi più gravi, Migliora potrà, a propria totale discrezione, procedere immediatamente a risolvere le presenti T&C per fatto e colpa dell'Utente, senza la previa comunicazione di regolarizzare la situazione. Migliora in ogni caso si riserva il diritto ad intraprendere le dovute azioni contro gli utenti che non agiscano in integrale conformità a quanto previsto dalle presenti T&C.

12. Privacy

I dati personali sono raccolti e trattati al fine di dare seguito alle richieste dell'Utente. Migliora garantisce ai propri Utenti di operare nel rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, disciplinata dal Codice sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003.

L'informativa della privacy è da considerarsi parte integrante e sostanziale delle presenti Condizioni Generali ed è accessibile nella sezione Privacy Policy del Portale.

Il titolare del trattamento dei dati è Migliora S.r.l..

All'atto della registrazione potrà essere richiesto all'Utente di prestare il proprio consenso alla ricezione di informazioni a carattere commerciale, anche tramite l'invio di newsletter. In tal caso l'Utente sarà libero di prestare o meno il proprio consenso.

13. Cookie

Per il corretto funzionamento del Portale è necessario l'utilizzo dei cookie. I cookie vengono utilizzati per ricavare informazioni sui terminali, sul sistema operativo, sull'indirizzo IP, sul tipo di browser in uso e per raccogliere informazioni, in forma aggregata o puntuale. Vengono utilizzati per offrire all'Utente una esperienza di navigazione migliore, per permettere l’utilizzo di specifiche funzionalità del sito e per effettuare la profilazione degli Utenti. Per approfondire si veda la cookie policy, in cui, oltre alla descrizione dettagliata dei cookie utilizzati, è possibile disattivare specifiche tipologie di cookie, negandone l'utilizzo.

14. Normativa applicabile e controversie

Le presenti Condizioni di Servizio sono regolate dalle leggi della Repubblica Italiana.

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra Migliora e l'Utente in merito alla validità, all'interpretazione o all'esecuzione delle presenti T&C, o che siano comunque connesse ad esso, Migliora e l'Utente si danno atto e accettano reciprocamente di adeguarsi alla seguente procedura:

  1. Le Parti tenteranno in primo luogo una soluzione bonaria tra loro. In tal senso la Parte interessata comunicherà per iscritto all'altra Parte un invito ad incontrarsi entro e non oltre un termine di 15 giorni, all'uopo proponendo non meno di tre date alternative in giorni e orari lavorativi, per cercare di risolvere bonariamente tra di loro, senza l'intervento di terze parti, l'insorgenda controversia. (“Invito Bonario” e “Procedimento Bonario”). L'Invito Bonario conterrà una descrizione delle ragioni a base della doglianza. La Parte ricevente l'Invito Bonario dovrà rispondere entro e non oltre i successivi 15 giorni, comunicando la data dell'incontro tra quelle proposte dalla Parte interessata e le argomentazioni a base delle proprie ragioni. All'incontro le Parti redigeranno apposito verbale in cui daranno atto del raggiunto accordo bonario o, viceversa, del mancato raggiungimento di un accordo bonario (“Accordo Bonario”);
  2. In caso di mancato raggiungimento dell'Accordo Bonario durante il Procedimento Bonario, la Parte interessata potrà esperire un procedimento di mediazione ai sensi del D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013 (“Procedimento di Mediazione”). Il Procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda giudiziale e dovrà essere iniziato presso organismi di mediazione presenti nel luogo del giudice territorialmente compete per l'eventuale controversia giudiziale.
  3. Qualora il Procedimento di Mediazione si concluda senza un accordo o comunque ricorrano le condizioni previste dal D.Lgs n. 28 del 2010, come modificato dalla Legge 9 agosto 2013, n.98, di conversione con modifiche del D.L. n.69/2013, la Parte interessata potrà procedere con l'instaurazione della controversia giudiziale (“Procedimento Giudiziale”). Per il Procedimento Giudiziale, relativo ad ogni controversia riguardante la validità, l'interpretazione e/o l'esecuzione dell'accordo tra le Parti, ad eccezione dei casi in cui l'Utente del Portale possa essere definito quale consumatore ai sensi del D.Lgs n. 206 del 2005, sarà competente in via esclusiva il Foro di Milano.

Ultima modifica 16 Maggio 2022